Assicurazione per malattia, infortunio e maternità
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Assicurazione per malattia, infortunio e maternità
Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’entrata o dalla nascita in Svizzera, come previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (KVG/LAMal). Poiché l’obbligo assicurativo svizzero comincia dal giorno dell’arrivo o della nascita in Svizzera, la data di inizio del contratto di assicurazione deve coincidere con tale data.
È possibile scegliere liberamente tra gli assicuratori-malattie (casse malati) riconosciuti e autorizzati all’esercizio dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP). Per accedere all’elenco completo, cliccare qui.
Tramite i siti Priminfo e Comparis.ch è possibile confrontare le varie offerte disponibili e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.
Ogni persona assicurata partecipa ai costi della salute pagando:
I restanti costi sono a carico dell’assicuratore, qualora coperti dalla polizza prescelta.
Secondo l'art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza federale sull'assicurazione malattie (KVV/OAMal), a domanda, gli studenti, allievi, praticanti e stagisti stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi di studio (quello con l’annotazione “soggiorno per formazione”) sono esentati dall’obbligo di assicurazione se beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. L’autorità cantonale competente (per il Canton Ticino, è l’Istituto delle assicurazioni sociali a Bellinzona) può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera per al massimo 6 anni.
Le assicurazioni estere riconosciute come equivalenti per le cure in Svizzera sono:
L’unica eccezione prevista per questa casistica riguarda gli studenti di cittadinanza extra-UE/AELS provenienti dalla Germania ed assicurati con la TEAM tedesca, poiché la Germania è l’unico stato che prende a carico le prestazioni medico-sanitarie ottenute in Svizzera anche dai cittadini di Stati terzi.
Gli studenti stranieri che non dispongono di una delle sopraindicate assicurazioni sono soggetti all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera. In alternativa all’assicurazione statale svizzera (KVG/LAMal), tramite l’USI essi hanno di possibilità di affiliarsi e richiedere l’esonero con l’assicurazione privata svizzera (VVG/LCA) “Swisscare”.
Il modulo di richiesta di non assoggettamento/esenzione, debitamente compilato, firmato (la firma deve essere autografa, le firme digitali non vengono accettate) e corredato dagli allegati richiesti, deve essere pervenuto in originale entro tre mesi dalla data di entrata in Svizzera all’Istituto delle assicurazioni sociali. La documentazione relativa a “Swisscare” va consegnata alle persone incaricate della sua gestione presso l’USI nell’ufficio 350 dello stabile principale, le quali, dopo aver effettuato i dovuti controlli, provvederanno ad inoltrarla all’IAS.
Chi entro la sopraindicata scadenza non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno per il Canton Ticino, al suo posto, potrà trasmettere la “Notifica di arrivo” rilasciata dall’Ufficio Controllo abitanti o dall'Ufficio della migrazione. La documentazione dovrà poi essere completata con la copia fronte e retro del permesso di soggiorno non appena lo studente lo avrà ricevuto.
Le richieste tardive non possono essere accolte e, trascorso il termine legale di tre mesi dall’arrivo, bisogna obbligatoriamente assicurarsi in Svizzera con l’assicurazione di base (KVG/LAMal) per tutta la durata del soggiorno.
Se la relativa richiesta viene accolta, l’esenzione viene concessa fino alla data di scadenza del permesso di soggiorno. Pertanto, la richiesta di esenzione va rinnovata annualmente trasmettendo per e-mail la copia fronte e retro del nuovo permesso di soggiorno all’IAS, sempre tramite le responsabili presso l’USI.
Al fine di offrire ai propri studenti stranieri la copertura assicurativa base obbligatoria in caso di malattia, infortunio e maternità come quella prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (KVG/LAMal) ma con dei costi molto più contenuti, l'Università della Svizzera italiana ha stipulato con Europäische Reiseversicherung (assicuratore) e Swisscare Switzerland AG (agente) il contratto collettivo per l’introduzione della polizza “Swisscare Foreign Student Health Insurance Switzerland”, in seguito “Swisscare”.
Le Condizioni generali di assicurazione (CGA) e l’Elenco delle prestazioni di “Swisscare” possono essere consultati cliccando qui.
Un riassunto delle prestazioni coperte e non (solo in inglese) è accessibile cliccando qui.
Si prega di notare che per gli studenti dell’USI è disponibile unicamente il piano "Standard".
L'offerta “Swisscare” è valida per gli studenti stranieri - principalmente per quelli con cittadinanza extra-UE/AELS, iscritti a uno dei programmi Bachelor, Master o PhD dell'USI, che non hanno ancora compiuto 45 anni, che sono titolari del permesso di soggiorno per il Canton Ticino per motivi di studio (quello con l’annotazione “soggiorno per formazione”) e che non svolgono un'attività lucrativa in Svizzera.
L'iscrizione a “Swisscare” da parte di studenti con cittadinanza UE/AELS e residenza in uno Stato dell’UE/AELS è accettata unicamente se gli è stato negato il rilascio della tessera europea di assicurazione malattia per giustificati motivi. In tal caso, è necessario consegnare una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente del loro Stato di residenza comprovante l'impossibilità di ottenere la TEAM e tradotta da un traduttore giurato in una delle lingue nazionali svizzere.
Non possono essere esonerati dall'obbligo di assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero neppure grazie alla copertura “Swisscare”:
Loro sono tenuti a stipulare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (KVG/LAMal) a partire dal giorno di arrivo in Svizzera, come spiegato all’inizio di questa pagina.
È possibile aderire all’assicurazione "Swisscare" e far pervenire la relativa richiesta di esenzione all'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) a Bellinzona entro tre mesi dalla data di entrata in Svizzera.
L’iscrizione va fatta online tramite l’apposita piattaforma accessibile cliccando sul seguente link.
N.B. Poiché l’obbligo assicurativo svizzero inizia dal giorno dell’arrivo in Svizzera, la data di inizio del contratto di assicurazione “Swisscare” deve coincidere con tale data.
Non appena l’iscrizione online sarà stata effettuata, lo studente riceverà da Swisscare Switzerland AG le e-mail contenenti:
Qualora le sopracitate e-mail non figurassero nell’Inbox, si invita a controllare i messaggi nella cartella della posta indesiderata.
Al fine di avere tempo a sufficienza per il controllo ed eventuale correzione e recupero della documentazione mancante, nonché per l’invio della richiesta di esenzione all’IAS entro il termine legale di tre mesi, si invita ad effettuare l’iscrizione online al più tardi dopo due mesi e mezzo dalla data di entrata in Svizzera.
Le richieste di esenzione tardive non possono essere accolte e, una volta trascorsi i tre mesi dall’arrivo, bisogna obbligatoriamente assicurarsi in Svizzera con l’assicurazione di base (KVG/LAMal) per tutta la durata del soggiorno.
Gli assicurati possono scegliere liberamente tra i medici e gli ospedali riconosciuti dalla KVG/LAMal in grado di fornire le prestazioni necessarie in caso di malattia, infortunio o maternità in Svizzera.
L'elenco ufficiale e completo dei medici che esercitano in Svizzera è disponibile su www.doctorfmh.ch/it.
In aggiunta, nella MySwisscare App vi è il tab "Find a Doctor" tramite il quale l’assicurato può trovare facilmente il medico più vicino.
N.B. L'assicurazione “Swisscare” è valida in Svizzera. Durante un soggiorno temporaneo all'estero è valida unicamente in caso d'emergenza (Stati Uniti, Canada e Giappone esclusi) e copre al massimo il doppio del costo dello stesso trattamento nel cantone di domicilio in Svizzera.
La gestione dei sinistri è di competenza di Europäische Reiseversicherungs (ERV).
Come occorre comportarsi circa il pagamento e il rimborso delle spese mediche:
La persona assicurata può richiedere il rimborso delle spese mediche tramite il proprio conto cliente online, attraverso la MySwissare App su iOS o Android oppure inviando per e-mail all’indirizzo [email protected] i seguenti documenti:
È possibile inoltrare la domanda di rimborso delle spese mediche entro cinque anni dopo il verificarsi della circostanza che ha determinato l'obbligo di prestazione.
Una volta ricevuta la richiesta, ERV determinerà se l’assicurato ha diritto al rimborso delle le spese sostenute - ovvero se le prestazioni sanitarie ricevute sono coperte dalla sua polizza (vedasi CGA) e, in caso affermativo, procederà con il versamento dell’importo dovuto all’assicurato (dopo la detrazione della franchigia annuale e dell'aliquota percentuale).
Il processo di rimborso solitamente dura dalle 3 alle 5 settimane.
Rendiamo attenti che in caso di mora con il pagamento dei premi assicurativi “Swisscare” e dell’eventuale partecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie (franchigia annuale, aliquota percentuale e contributo ospedaliero) l'USI non rilascerà ai propri studenti assicurati l’attestato di immatricolazione e tantomeno il diploma a conclusione degli studi.
È possibile beneficiare dell’assicurazione “Swisscare” al più presto dalla data di entrata in Svizzera e, al più tardi, fino:
N.B. Tra gli eventi sopraelencati, per la cancellazione di questa polizza assicurativa fa stato quello che si verifica per primo.
Oltre a pagare tempestivamente i premi assicurativi “Swisscare” e l’eventuale partecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, l'assicurato ha l'obbligo di informare sia l’USI ([email protected]) sia Swisscare Switzerland AG ([email protected]) su eventuali cambiamenti quali:
Per ulteriori informazioni sull’assicurazione malattia e aggiornamenti sul COVID-19, consultare le seguenti pagine:
SWISSCARE Servizi Assicurativi (Svizzera) AG
Unità Assistenza Clienti
Morgenstrasse 129
CH-3018 Berna
tel.: +41 58 523 00 40
fax: +41 58 523 00 41
e-mail: [email protected]
sito web: www.swisscare.com
Gestione dei sinistri
Europäische Reiseversicherung (ERV)
Zweigniederlassung der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
Swisscare Gestione dei sinistri
St. Alban-Anlage 56
Postfach
4002 Basilea
tel.: +41 58 275 27 27
fax: +41 58 275 27 30
e-mail: [email protected]
Assistenza in caso di emergenza 24/7
Fuori orario e solo in caso di emergenza, l'assicurato o il suo rappresentante può contattare il seguente numero:
tel.: +41 44 655 12 59
Istituto delle assicurazioni sociali
Settore obbligo assicurativo
Via C. Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona
tel.: +41 91 821 91 11
e-mail: [email protected]
sito web: www.iasticino.ch
USI
Vlasta Re
Elena Pedroni
Università della Svizzera italiana
Amministrazione studenti
Stabile principale
Ufficio 330
Via Giuseppe Buffi 13
6900 Lugano
tel.: +41 58 666 45 10
+41 58 666 49 90
e-mail: [email protected]
pagina web: www.desk.usi.ch/it/swisscare